Beneficiari

Per usufruire dell’assistenza sanitaria erogata dai servizi SASN Cassa Marittima il personale navigante deve appartenere ad una delle categorie indicate nell’art.2 del D.P.R. 620/80 che disciplina l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

Le categorie di beneficiari sono:

  1. cittadini italiani e stranieri ed apolidi che compongono l’equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
  2. marittimi italiani, stranieri e apolidi, che siano in attesa di imbarco in territorio italiano per taluno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purchè risultino per contratto a disposizione dell’armatore;
  3. lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell’armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
  4. lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all’art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;
  5. personale di volo di cui all’articolo 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.


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