REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2012, proposto da:
SOC ALITALIA S.P.A. – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia e dall’Avv. Paolo Ziotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Clarizia sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;
contro
– l’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – ANTITRUST, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
– la SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI – S.E.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Piazza e dall’Avv. Bruno Nascimbene, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Piazza sito in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti n.10;
– SOC AIR DOLOMITI LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE, non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
– EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro D’Andria, dall’Avv. Gabriele Accardo, dall’Avv. Luigi Patricelli e dall’Avv. Davide Ajello, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Dandria sito in Roma, Piazza del Popolo n.18; .
– CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori e ASSOCIAZIONE UTENTI DEL TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO ONLUS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Carlo Rienzi, dall’Avv. Gino Giuliano e dall’Avv. Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS sito in Roma, Viale Mazzini n. 73;
per l’annullamento
– del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, assunto nell’adunanza dell’11 aprile 2012 e notificato alla ricorrente in data 17 aprile 2012, con cui l’Autorità ha deliberato: (i) che il termine entro il quale la società Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. deve rimuovere la posizione di monopolio sulla rotta Milano Linate – Roma Fiumicino, accertata ad esito dell’istruttoria C 9812 B, è fissato al 28 ottobre 2012, data di inizio della stagione IATA “Winter 2012/2013″; e ha stabilito (ii) un termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento entro il quale Alitalia debba informare l’Autorità delle misure adottate per ottemperare alla delibera;
– nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e della Societa’ Per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. S.p.A.;
Visti gli atti di interventi ad opponendum di Easyjet Airline Company Ltd, del CODACONS e dell’Associazione Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario – ONLUS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 119, comma 5, cod. proc. amm.;
Considerato che il difensore di parte ricorrente, Avv. Angelo Clarizia, ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti l’Avv. Angelo Clarizia per la società ricorrente, l’Avv. dello Stato Sergio Fiorentino per l’Autorità resistente, l’Avv. Angelo Piazza e l’Avv. Bruno Nascimbene per la S.E.A. S.p.A., l’Avv. Gennaro D’Andria, l’Avv. Gabriele Accardo e l’Avv. Luigi Patricelli per la Easyjet Airline Company Ltd, e l’Avv. Gino Giuliano per il Codacons e l’Associazione Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario – Onlus, come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4964/2012 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) cadauna, per un totale di € 8.000,00 (ottomila), precisando che a favore degli interventori CODACONS e Associazione Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario – Onlus, in quanto congiuntamente costituitisi e difesi, spetta la complessiva somma di € 2.000,00.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/10/2012
(Art. 119, co. 5, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2012/201204964/Provvedimenti/201208521_02.XML
(Fonte: Aeroporti-Italiani)