Roma, Italia – Ridefinito il concetto di “Base” di un vettore
(WAPA) – Il Governo italiano ha inserito nel decreto legge 179/2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, una norma che ridefinisce il concetto di “Base” di un vettore: in molti hanno già definito il comma 1 dell’articolo 38 la “Norma Ryanair”, in quanto è facile riscontrare la volontà di ridurre le asimmetrie competitive che fino a questo momento hanno favorito la compagnia low-cost irlandese.
Ryanair ha finora applicato per i propri dipendenti le norme contributive del proprio Paese di origine sostenendo che, dal momento che i lavoratori della compagnia prestano servizio per un’azienda irlandese, a bordo di aerei irlandesi, anche il regime fiscale a cui sono sottoposti deve essere quello di Dublino. Questo garantisce vantaggi fiscali notevoli alla linea aerea di Michael O’Leary, dal momento che l’aliquota locale è molto più bassa di quella italiana (37% contro 12%).
Questa la definizione di “Base aerea” secondo l’articolo 38, comma 1, del decreto legge 179/2012: “Ai fini del diritto aeronautico, l’espressione ‘Base’ identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012″.
(Avionews)
(Fonte: Aeroporti-Italiani)