Esclusiva: Il presidente dell’Aeci Giuseppe Leoni sospeso da Cantone (Anac) -SPECIALI AVIONEWS
Roma, Italia – Avionews aveva chiesto a Delrio, Lotti e Malagò di intervenire
(WAPA) – Come i lettori AVIONEWS ricorderanno, il presidente dell’Aero Club d’Italiaci Giuseppe Leoni il 14 dicembre dello scorso anno è stato condannato in primo grado per peculato a tre anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici. Poiché non aveva ritenuto di dare le dimissioni il Mit (ministero dei Trasporti) ha chiesto un parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac, la quale il 1° marzo ha deliberato sull’argomento. Riportiamo la parte centrale della delibera.
Nelle “considerazioni in diritto” si dice:
Applicabilità dell’art. 11, Codice di comportamento sportivo del Coni
“L’articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI, deliberato il 30 ottobre 2012, prevede una specifica ipotesi di sospensione cautelare per i componenti del Comitato stesso che “sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima d 18 mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione“. Fra i delitti di cui al richiamato allegato “A” vi sono anche i delitti contro la Pubblica Amministrazione, nella specie l’art. 314 c.p. che punisce appunto il reato di peculato.
Tale norma è finalizzata a “tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società“.
Come correttamente rilevato dal MIT, la disposizione in esame si applica anche nei confronti del Presidente dell’AeCI, in quanto membro rappresentativo del CONI, il Consiglio Nazionale. Infatti l’articolo 6, comma 2, lett. b) dello statuto del Coni stesso prevede che i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute -quali appunto l’AeCI- sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.
Pertanto il Presidente dell’AeCI, G.L., -per quanto riferito dal MIT e confermato nella corrispondenza allegata- condannato per il reato di peculato in data 14/12/2016, dovrà essere sospeso dall’incarico per un periodo massimo di 18 mesi o, se inferiore, fino a quando intervenga successiva sentenza assolutoria. Tenuto conto che l’incarico di Presidente risulta conferito con DPCM del 27 settembre 2013 per il quadriennio 2013-2017, la sospensione in parola dispiegherà i suoi effetti fino alla naturale scadenza dell’incarico stesso.
Quanto alla decorrenza della sospensione in esame, oggetto di specifica richiesta del MIT, si ritiene che la stessa abbia inizio dalla conoscenza da parte dell’organo competente a disporre la sospensione cautelare, dal momento che l’articolo 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI parla di condanna anche con sentenza non passata in giudicato.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
….
l’applicabilità al Presidente dell’AeCI quale membro del massimo organo rappresentativo del Consiglio Nazionale del CONI, dell’art.11 del Codice di comportamento sportivo del CONI stesso, che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza da parte dell’organo competente a disporre la sospensione cautelare, dal momento che l’articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI parla di condanna anche con sentenza non passata in giudicato”.
E’ possibile visualizzare la versione completa (9 pagine) della delibera 248 del 1 marzo 2017 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione “Speciali” in alto a sinistra della home-page di AVIONEWS. (Avionews)
(NatBru)
(Fonte: Avionews.com)