L’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, è assicurata in Italia dall’Unità sanitaria locale (ora aziende ASL) nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora.
Il Ministero della salute assicura, tuttavia, l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero:
- ai marittimi: in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purchè per contratto a disposizione dell’armatore)
- agli aeronaviganti: in costanza del rapporto di lavoro
Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Sono, inoltre garantite al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile anche prestazioni medico–legali.
Per beneficiare di tali servizi è necessario che il navigante appartenga ad una della categorie descritte nell’art. 2 del D.P.R. 620/80.
L’assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti a tali categorie che ne abbiano diritto attraverso poliambulatori dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di questo Ministero, ubicati in prossimità di porti od aeroporti.
In particolare:
- gli ambulatori situati nel nord e centro Italia sono organizzati come sezioni territoriali dell’Ufficio SASN-Genova della predetta Direzione generale
- gli ambulatori situati nel sud Italia e nelle isole sono, invece, organizzati come sezioni territoriali dell’Ufficio SASN-Napoli della medesima Direzione generale.
Tali sezioni sono denominate come Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante – SASN.
All’interno dei predetti ambulatori operano medici a rapporto convenzionale, sia generici che specialisti, personale sanitario non medico ed amministrativi.
Le prestazioni vengono erogate, sia in forma diretta che indiretta, e spaziano dalla medicina generale e specialistica all’assistenza farmaceutica.
Nelle località sprovviste di ambulatori SASN, gli aventi diritto all’assistenza vengono assistiti da medici fiduciari convenzionati con il Ministero della salute, i cui nominativi ed indirizzi possono essere richiesti ai suddetti Uffici SASN-Genova e SASN-Napoli competenti dell’assistenza ai naviganti, rispettivamente nel nord e centro Italia e nel sud Italia e nelle isole.
Per poter beneficiare dell’assistenza è necessario inoltrare al Ministero della salute un’apposita domanda di iscrizione, da presentare direttamente o tramite l’impresa armatoriale di appartenenza.
S.A.S.N. : Norme di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 620 del 1980 – Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980
Decreto del Ministero della sanità 22 febbraio 1984 Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984
L’assistenza sanitaria al personale dell’aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto n.620 del 1980, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n.833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
L’assistenza Sanitaria viene erogata al personale di volo di cui all’art.732 del codice civile della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi. Le competenze per quanto riguarda l’assistenza sanitaria al personale navigante in Italia sono assicurate dal Ministero della Salute – S.A.S.N. attraverso i suoi Poliambulatorii e i medici fiduciari.
L’assistenza sanitaria agli aeronaviganti, in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all’Estero dal Ministero della Sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante sono di competenza dello Stato.
Assistenza nel territorio italiano
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi Azienda sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio. Gli uffici di sanità aerea del Ministero della sanità svolgono direttamente le funzioni medico legali, ed assicurano l’erogazione di prestazioni sanitarie avvalendosi anche dei presidi e dei servizi della A.S.L. di zona, nonché, ove occorre, in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Assistenza in territorio estero
Agli aventi diritto che, durante la navigazione aerea, durante le soste dell’aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in aeroporti esteri, contraggono malattie o subiscono infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo, ovvero di pronto rimpatrio per l’interessato, è assicurata l’assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, salvo quanto previsto dal presente articolo. Per il personale di volo impegnato all’estero in attività di volo per quanto concerne le spese di soggiorno e rimpatrio queste non saranno rimborsate dal SASN, ma sarà la stessa Compagnia che si farà carico di tutto. Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della Sanità. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della Sanità entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l’impresa o l’interessato dimostrino di non avere potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore. Il Ministero della Sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso ministero o dal medico fiduciario o dall’autorità consolare italiana o,in mancanza,dalla competente autorità dello stato in cui è erogata l’assistenza,il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.
I casi di assistenza all’estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all’ufficio da cui l’interessato stesso dipende a cura dell’autorità consolare.
Le prestazioni Medico Legali sono affidate agli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare con oneri a carico del Ministero della sanità, si intende le visite di prima iscrizione negli albi e nei registri della gente dell’aria,le visite periodiche di idoneità e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia di durata superiore a venti giorni consecutivi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]